Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: guida conformità | Jforma

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Rif. normativo: Rep. Atti 59/CSR del 17 aprile 2025  |  In vigore dal: 24 maggio 2025 (G.U. n. 119)  |  Sostituisce: Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016

Cos’è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e a chi si applica

Dal 24 maggio 2025 (G.U. n. 119, sottoscritto il 17 aprile 2025) è in vigore il nuovo accordo stato regioni 2025 (formalmente Rep. Atti 59/CSR del 17 aprile 2025), che ridefinisce in modo sostanziale i requisiti obbligatori per l’erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento sostituisce e aggiorna i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016, introducendo standard più rigorosi su quattro assi: tracciabilità, verificabilità, qualità dei percorsi e identificabilità dei partecipanti.

Sono soggetti all’obbligo di adeguamento tutti i soggetti formatori — enti pubblici e privati — che erogano formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro ai destinatari previsti dal D.Lgs. 81/2008: datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori (per ogni livello di rischio), RSPP/ASPP, RLS e formatori della sicurezza.

Cosa cambia davvero: vecchi Accordi vs Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Confronto puntuale tra il quadro previgente (Rep. 221/CSR e 223/CSR del 21/12/2011, Rep. 53/CSR del 22/02/2012, Rep. 128/CSR del 07/07/2016) e il nuovo Accordo Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Ogni riga riporta la fonte e distingue tra Norma (letterale dell’Accordo o del D.Lgs. 81/2008) e Prassi (derivante da prassi consolidata, FAQ ministeriali o analisi tecniche di esperti).

TemaQuadro previgente (2011/2012/2016)Accordo 17 aprile 2025Fonte
Quadro normativoTre Accordi distinti: Rep. 221/CSR e 223/CSR del 21/12/2011 (lavoratori, preposti, dirigenti, datori SPP), Rep. 53/CSR del 22/02/2012 (attrezzature art. 73), Rep. 128/CSR del 07/07/2016 (RSPP/ASPP).Accordo unico Rep. 59/CSR che sostituisce integralmente i tre Accordi precedenti, riconducendo a un solo corpus la formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/2008. Norma:Rep. 59/CSR (premessa) — statoregioni.it; Punto Sicuro 2025-04
Aggiornamento PrepostoAlmeno 6 ore ogni 5 anni (Rep. 221/CSR, come modificato dalla L. 215/2021 che ha richiesto il biennale ma senza Accordo attuativo).6 ore ogni 2 anni (cadenza biennale resa operativa). Adeguamento anche al mutare dei rischi o dell’organizzazione. Norma:Rep. 59/CSR (sez. preposti) — Mega Italia Media 2025; Punto Sicuro 2025-04
Formazione base Preposto8 ore (Rep. 221/CSR), erogabili anche in modalità mista.12 ore articolate in moduli, esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona. E-learning vietato. Norma:Rep. 59/CSR (sez. preposti) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
Formazione base Dirigente16 ore articolate in 4 moduli (Rep. 221/CSR).12 ore; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni; e-learning ammesso. Norma:Rep. 59/CSR (sez. dirigenti) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
Formazione Datore di lavoro (non DL-SPP)Obbligo formativo specifico non previsto dagli Accordi 2011 (formazione richiamata in via generale dall’art. 18 D.Lgs. 81/2008 ma senza percorso strutturato).Nuovo obbligo: 16 ore base (modulo giuridico-normativo + organizzazione e gestione SSL); aggiornamento 6 ore ogni 5 anni. E-learning ammesso. Norma:Rep. 59/CSR (sez. datori) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
Formazione e aggiornamento LavoratoriGenerale 4 ore + specifica 4/8/12 ore (basso/medio/alto rischio). Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni. Possibilità di formazione entro 60 giorni dall’assunzione.Durate confermate (4 + 4/8/12 ore). Aggiornamento confermato a 6 ore / 5 anni. Formazione ora obbligatoria PRIMA dell’adibizione alla mansione (non più entro 60 giorni). Norma:Rep. 59/CSR (sez. lavoratori) — Mega Italia Media; D.Lgs. 81/2008 art. 37
RSPP / ASPP — struttura modulareModulo A (28 h) + Modulo B comune (48 h) + 4 moduli B di specializzazione (SP1-SP4) + Modulo C (24 h, solo RSPP). Aggiornamento RSPP 40 h / 5 anni; ASPP 20 h / 5 anni (Rep. 128/CSR 2016).Struttura confermata. Modulo A in e-learning; Moduli B e C obbligatoriamente in presenza (richiedono esercitazioni). I moduli B di specializzazione passano da 4 a 5 (aggiunta SP5). Aggiornamento confermato. Norma:Rep. 59/CSR (sez. RSPP/ASPP) — LaborSecurity 2025; Mega Italia Media
Verifica di efficacia post-corsoPrevista solo verifica di apprendimento a fine corso (test/colloquio). Nessun obbligo strutturato di valutazione efficacia sul campo.Novità. Il datore di lavoro deve verificare l’efficacia della formazione a posteriori, durante l’attività lavorativa, misurando l’effettivo cambiamento di comportamento (questionari, analisi infortunistica, checklist). Norma:Rep. 59/CSR (Parte I, principi generali) — Punto Sicuro 2025-04; Mega Italia Media
Coerenza con DVR aziendaleCollegamento richiamato in via generale dall’art. 28 D.Lgs. 81/2008 ma non operativizzato negli Accordi 2011/2016.Il progetto formativo deve esplicitamente partire dai rischi del DVR e dalle mansioni. Aggiornamento richiesto al mutare di rischi/organizzazione/tecnologia. Prassi (FAQ):Rep. 59/CSR + FAQ MLPS 27/03/2026 — Cedesa; Vega Formazione
Modalità di erogazione (e-learning sì/no)E-learning ammesso per parte generale lavoratori, dirigenti, RSPP modulo A. Specifica medio/alto rischio in presenza. Regole non sempre uniformi tra Accordi.Quadro armonizzato. : lavoratori (gen. + specifica basso rischio), dirigenti, datore lavoro, modulo A RSPP/ASPP, aggiornamenti. No: preposti, specifica lavoratori medio/alto rischio, moduli B e C RSPP/ASPP. Norma:Rep. 59/CSR (sez. modalità) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
Videoconferenza sincronaAmmessa in via emergenziale Covid (interpello/circolari), ma non disciplinata in modo strutturato negli Accordi 2011/2016.Equiparata all’aula a precise condizioni: accesso riservato, monitoraggio e registrazione presenze, sottogruppi possibili, generazione automatica attestati, verifiche sincrone. Norma:Rep. 59/CSR (sez. videoconferenza) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
E-learning — requisiti piattaformaRequisiti generici (Allegato I Accordo 2011): tracciabilità, supporto tutor, valutazione finale.Standard SCORM con tracciamento puntuale di: svolgimento e completamento unità didattiche, partecipazione attiva, progressività d’uso, superamento valutazioni intermedie e finali, log accessi. Norma:Rep. 59/CSR (sez. e-learning) — Mega Italia Media; Punto Sicuro 2025-04
Identificazione dei partecipantiRegistro presenze con firma; nessuna procedura specifica per modalità a distanza.Identificazione formale richiesta sia in aula sia in videoconferenza/e-learning; sistemi che impediscano impersonificazioni (credenziali individuali, controlli periodici di presenza in sincrono). Prassi comune:Rep. 59/CSR (videoconf./e-learning) — Mega Italia Media; FAQ MLPS
Tracciamento accessi e logTracciamento tempi di connessione e completamento moduli e-learning; nessun obbligo equivalente per la videoconferenza.Obbligo di log dettagliati per e-learning e videoconferenza: tempi, sottogruppi, esiti verifiche intermedie. Conservazione nel fascicolo del corso. Norma:Rep. 59/CSR (fascicolo + e-learning) — Mega Italia Media
Progetto formativo strutturatoProgramma del corso richiesto ma con contenuti minimi non standardizzati.Progetto formativo con tre sezioni obbligatorie: specifiche del percorso, specifiche di realizzazione, specifiche di controllo. Norma:Rep. 59/CSR (sez. progetto formativo) — Vega Formazione 2025
Requisiti dei formatoriDisciplinati dal D.Interministeriale 06/03/2013 (criteri qualificazione formatore SSL).Confermato il D.I. 06/03/2013 come riferimento, integrato con: capacità comunicative, didattica per adulti e dinamiche di gruppo; per ambienti confinati requisiti rafforzati. Norma + Prassi:Rep. 59/CSR + D.I. 06/03/2013 — Punto Sicuro 2025-04; Stefano Farina 2025
Soggetti formatori abilitatiSoggetti istituzionali (Regioni, INAIL, Università), enti accreditati, organismi paritetici, associazioni datoriali/sindacali rappresentative.Elenco esteso ed esplicitato: soggetti istituzionali, enti accreditati (esperienza minima documentata 3 anni in SSL), associazioni datoriali/sindacali rappresentative, fondi interprofessionali, organismi paritetici ed enti bilaterali, strutture interne aziendali con requisiti. Norma:Rep. 59/CSR (sez. soggetti formatori) — Mega Italia Media; Punto Sicuro
Formazione lavoratori stranieriArt. 37 c. 13 D.Lgs. 81/2008: contenuti facilmente comprensibili e previa verifica della comprensione della lingua veicolare. Negli Accordi 2011 il tema era richiamato ma non operativizzato.Verifica preliminare della comprensione linguistica obbligatoria; modalità che ne assicurino la comprensione (es. mediatore interculturale o traduttore); evidenza della verifica e relativo esito da conservare nella documentazione del processo formativo. Norma:Rep. 59/CSR (richiamo art. 37 c. 13) — Punto Sicuro 2025-08; Doceo Group 2025
Attestati — contenuti minimiContenuti dell’attestato indicati nei singoli Accordi, ma con disomogeneità tra ruoli e moduli.Contenuti minimi armonizzati: dati partecipante, titolo corso, monte ore, date inizio/fine, sede, modalità, soggetto formatore con codice di accreditamento, competenze acquisite, firma del responsabile, esito verifica apprendimento. Norma:Rep. 59/CSR (sez. attestati) — Punto Sicuro 2025-04; Mega Italia Media
Conservazione del fascicolo del corsoConservazione raccomandata ma non sempre con durate uniformi; spesso ricondotta a 5 anni o più.Fascicolo del corso conservato dal soggetto formatore per almeno 10 anni: dati anagrafici, elenco docenti, programma, registri presenze, verbali verifica finale, log accessi. Norma:Rep. 59/CSR (sez. fascicolo) — Punto Sicuro 2025-04; Mega Italia Media
Controlli e attestati non conformiVigilanza generica di ASL/Ispettorato del Lavoro; sanzioni datore di lavoro ex art. 55 D.Lgs. 81/2008.Sistema di monitoraggio nazionale con controlli su validità corsi, qualità docenti e completezza documentale. Attestati non conformi possono essere disconosciuti dagli organi di vigilanza. Confermate sanzioni ex art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/2008. Norma + Prassi:Rep. 59/CSR + D.Lgs. 81/2008 art. 55 — Tutto626; Sicur Sinergie 2025
Profilo D.Lgs. 231/2001Reati art. 25-septies (omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime con violazione art. 30 D.Lgs. 81/2008): formazione è già elemento del modello organizzativo.Quadro 231 invariato. L’Accordo 2025 non modifica il D.Lgs. 231/2001, ma alza l’asticella documentale: tracciamento, fascicolo a 10 anni e verifica efficacia rafforzano l’idoneità del MOG ex art. 30. Prassi:D.Lgs. 231/2001 art. 25-septies + D.Lgs. 81/2008 art. 30
Periodo transitorioN/APer 12 mesi dall’entrata in vigore (24/05/2025) è possibile avviare corsi secondo i previgenti Accordi. 24 mesi per modulo cantieri. Pieno riconoscimento ai corsi già svolti se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo. Preposti già formati: 12 mesi per allinearsi al biennale. Norma + FAQ MLPS:Rep. 59/CSR (sez. transitorio) + FAQ MLPS 27/03/2026 — Cedesa; Stefano Farina
Confronto puntuale 2011/2012/2016 vs Rep. 59/CSR — Legenda: Norma = testo letterale dell’Accordo o del D.Lgs. 81/2008. Prassi = prassi consolidata, FAQ ministeriali, analisi tecniche. Aggiornato al 30/04/2026.

I 5 requisiti del nuovo Accordo e come Jforma li soddisfa

1. Tracciamento puntuale delle attività formative

Cosa richiede l’Accordo: tracciamento di accessi, tempi di permanenza e attività svolte, con report non modificabili conservati per eventuali ispezioni.

Jforma registra automaticamente ogni accesso alla piattaforma, l’orario di entrata e uscita da ogni sessione, i contenuti fruiti e i tempi effettivi di permanenza. I log restano immutabili in piattaforma (non modificabili lato server) e sono esportabili in qualsiasi momento per audit o ispezioni degli organi di vigilanza. L’integrità dei file una volta scaricati in locale dall’ente è responsabilità dell’ente stesso.

2. Formazione sincrona — aule virtuali con identificazione certa

Cosa richiede l’Accordo: nelle videolezioni è obbligatorio garantire che chi frequenta sia effettivamente la persona iscritta. Le credenziali condivise non sono ammissibili.

Tramite Jmeet, il modulo aule virtuali di Jforma, ogni partecipante riceve un link personale. consente di bloccare l’accesso da smartphone, in conformità con quanto previsto dall’Accordo, registra log completi di presenza e supporta la suddivisione in breakout room con tracciamento separato.

Per approfondire, consulta la pagina dedicata alla formazione sincrona conforme ASR 2025.

3. Formazione asincrona — tracciabilità e blocco avanzamento

Cosa richiede l’Accordo: nei percorsi e-learning non è consentito avanzare oltre i contenuti senza averli effettivamente fruiti. I tempi di fruizione devono essere tracciati.

Jforma impedisce tecnicamente lo skip dei contenuti video: il corsista può avanzare solo dopo aver fruito la quota minima del segmento corrente. Ogni interazione è registrata in log non modificabili. Al termine, il questionario di gradimento viene inviato automaticamente.

Approfondimento: formazione asincrona conforme al Rep. Atti 59/CSR.

4. Verifiche di apprendimento strutturate

Cosa richiede l’Accordo: i test devono avere soglie di superamento esplicite, ripetibilità controllata e tracciamento completo dei tentativi.

jQuiz, il modulo di verifica apprendimento di Jforma, permette di configurare punteggio minimo di superamento, numero massimo di tentativi e intervallo di ripetizione. Tutti gli esiti vengono tracciati, consultabili ed esportabili in PDF per ogni corsista.

5. Attestati conformi e verificabili con QR code

Cosa richiede l’Accordo: ogni attestato deve essere immediatamente verificabile dal datore di lavoro o dagli organi di controllo.

Jforma genera automaticamente attestati con QR code univoco di verifica: scansionandolo, il datore di lavoro o l’ispettore accede istantaneamente alla verifica online dell’autenticità, senza dover contattare l’ente formatore. Gli attestati vengono archiviati automaticamente per il periodo previsto dalla normativa.

Progetto formativo: cosa deve contenere secondo il nuovo Accordo

Una delle novità operative più rilevanti del Rep. Atti 59/CSR riguarda il progetto formativo. Non si tratta più di un documento interno di pianificazione: è un documento strutturato che deve essere disponibile per ispezioni e deve contenere elementi specifici.

Un progetto formativo conforme al nuovo accordo stato regioni 2025 (Rep. Atti 59/CSR) deve includere:

  • Obiettivi formativi specifici per figura destinataria (lavoratore, preposto, RSPP, ecc.)
  • Contenuti e metodologie previste (sincrona, asincrona, mista) con relativa ripartizione oraria
  • Durata complessiva e distribuzione nelle sessioni
  • Sistema di identificazione dei partecipanti e modalità di prevenzione dell’accesso con credenziali condivise
  • Modalità di verifica dell’apprendimento: tipologia di test, soglia di superamento, numero di tentativi ammessi
  • Sistema di tracciamento delle attività: tipo di log generati, conservazione, accessibilità per ispezioni
  • Modalità di emissione degli attestati e sistema di verifica della loro autenticità

Jforma genera automaticamente la documentazione del percorso formativo grazie ai moduli preconfigurati di tracciamento e reportistica: a partire dai dati registrati nella piattaforma, il progetto formativo si compone in automatico, riducendo il carico amministrativo dell’ente e garantendo che resti sempre allineato all’erogazione effettiva.

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Domande frequenti sul nuovo accordo stato regioni 2025 (Rep. Atti 59/CSR)

Da quando è obbligatorio il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni è In vigore dal: 24 maggio 2025 (G.U. n. 119). Tutti gli enti di formazione pubblici e privati che erogano corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 devono adeguarsi. Non sono previsti periodi transitori espliciti per l’adeguamento tecnologico.

Cosa cambia rispetto all’Accordo Stato-Regioni del 2011?

Il nuovo Accordo 2025 introduce requisiti assenti nel 2011: identificazione certa dei partecipanti, tracciamento di accesso e permanenza (conservato nel fascicolo del corso per almeno 10 anni), blocco avanzamento nei video, test con soglie tracciate e attestati con QR code. Nel 2011 era sufficiente attestare lo svolgimento; oggi ogni componente del percorso deve essere dimostrata.

Cosa deve contenere un progetto formativo conforme al nuovo Accordo?

Il progetto formativo conforme alla nuova normativa deve indicare: obiettivi per figura destinataria, metodologie e ripartizione oraria sincrona/asincrona, sistema di identificazione dei partecipanti, modalità di verifica dell’apprendimento con soglie di superamento, sistema di tracciamento dei log e modalità di emissione degli attestati. Deve essere conservato e disponibile per ispezioni.

Quali enti devono adeguarsi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

Tutti i soggetti formatori — pubblici e privati — che erogano formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro per: datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori (rischio basso/medio/alto), RSPP/ASPP, RLS e formatori della sicurezza.

Lo stesso obbligo di tracciabilità e verificabilità si estende, con principi analoghi, anche ad altre tipologie di formazione obbligatoria gestite dagli stessi enti — ad esempio i corsi HACCP per il personale del settore alimentare: chi gestisce corsi sicurezza sul lavoro spesso eroga anche HACCP e Jforma copre entrambi i percorsi nella stessa piattaforma.

Cosa cambia per la formazione dei lavoratori con il nuovo Accordo 2025?

Le ore rimangono invariate (4 ore generali + 4/8/12 ore specifiche per livello di rischio). Cambiano i requisiti di erogazione: identificazione certa, log di accesso e permanenza tracciati, blocco avanzamento video, verifica con soglia di superamento esplicita e attestato con elemento di verifica immediata (Jforma usa il QR code).

Qual è la durata minima della formazione specifica per un lavoratore a rischio alto?

La formazione specifica per lavoratori adibiti ad attività a rischio alto ha durata minima di 12 ore, in aggiunta alle 4 ore di formazione generale. Questo requisito, stabilito dall’Accordo del 21 dicembre 2011, è confermato nel nuovo accordo stato regioni 2025.

Cosa cambia per la formazione dei preposti?

L’obbligo di formazione specifica (minimo 8 ore) rimane. Il nuovo Accordo aggiunge i requisiti di tracciabilità: log di accesso e permanenza tracciati, identificazione certa e verifica di apprendimento con soglia esplicita nel progetto formativo. Con il nuovo Accordo l’aggiornamento dei preposti passa da 6 ore ogni 5 anni a 6 ore ogni 2 anni e mantiene gli stessi obblighi di tracciabilità del corso base.

Cosa cambia per la formazione RLS?

La formazione iniziale RLS e l’aggiornamento annuale devono ora rispettare i nuovi standard del nuovo Accordo: log di accesso e permanenza tracciati, identificazione certa dei partecipanti e attestati con verifica immediata dell’autenticità (in Jforma tramite QR code univoco). Le ore rimangono invariate (formazione iniziale: 32 ore; aggiornamento: 4, 8 o 16 ore in base alla dimensione aziendale).

È possibile fare formazione asincrona conforme al nuovo Accordo?

Sì. Il Rep. Atti 59/CSR conferma la validità della formazione asincrona a condizione che: i tempi di fruizione siano tracciati integralmente, non sia possibile saltare i contenuti, l’apprendimento sia verificato con test strutturati e i log siano immutabili. Jforma soddisfa tutti questi requisiti.

Come si verificano gli attestati emessi con il nuovo Accordo?

Ogni attestato deve includere un elemento di verifica immediata. Jforma genera attestati con QR code univoco: scansionandolo, datore di lavoro o organi di controllo verificano online l’autenticità del documento senza dover contattare l’ente formatore.

Come verifico che il mio software gestionale sia conforme?

Verifica che il software garantisca tutti e 5 i requisiti: identificazione certa dei partecipanti (no credenziali condivise), log di accesso e permanenza tracciati di accessi e tempi, blocco avanzamento arbitrario nei video, test con soglia configurabile e tracciamento tentativi, attestati con QR code. Se anche uno solo manca, il software non è conforme alla normativa 2025.

Jforma conforme al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Jforma è il software gestionale per corsi sicurezza sul lavoro pensato per enti di formazione che devono rispettare i nuovi obblighi dell’accordo stato regioni 2025 (D.Lgs. 81/2008 — Rep. Atti 59/CSR). Jforma include nativamente tracciamento e attestati; le funzionalità avanzate di verifica apprendimento (jQuiz) e QR Code per attestati sono disponibili come moduli aggiuntivi, già inclusi nei piani Premium ed Enterprise.

  • Conforme al nuovo Accordo dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore): la piattaforma è già predisposta, l’ente deve solo attivare le configurazioni necessarie al proprio contesto (es. blocco smartphone in aula virtuale, soglia minima test, conservazione log)
  • Software sviluppato e supportato in Italia, aggiornato a ogni variazione normativa
  • Azienda certificata ISO 9001:2015, accreditata FonARCom, presente su MePA; data center in Italia (Aruba Tier IV) con backup giornalieri, monitoraggio continuo e conformità GDPR
  • 1600+ enti formativi già attivi su Jforma in Italia
  • Specialista del settore formativo nella gestione della formazione professionale

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Adeguati al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 con Jforma

Il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti 59/CSR) è in vigore. Gli enti che ancora utilizzano software non conformi ai requisiti di tracciabilità e verificabilità sono esposti a rischi in caso di ispezione: la sola autocertificazione non è più sufficiente.

Jforma permette di gestire l’intera filiera formativa — dalle iscrizioni alla generazione degli attestati — garantendo la conformità automatica a ogni requisito del nuovo Accordo, senza lavoro manuale aggiuntivo per l’ente.

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