Il periodo transitorio dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) si è chiuso il 23 maggio 2026. Dal 24 maggio 2026 ogni nuova edizione dei corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro si progetta sulla disciplina nuova: contenuti e durate degli Accordi del 2011, 2012 e 2016 non sono più utilizzabili per avviare corsi.
Restano però due termini ancora aperti, ed è su quelli che si concentra il lavoro degli enti nei prossimi mesi: la formazione del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri, entrambi da concludere entro il 24 maggio 2027. Questa guida riepiloga che cosa è in vigore oggi, che cosa scade nel 2027 e quali documenti un ente deve poter esibire in caso di verifica.
Per gli enti di formazione accreditati e per le aziende che erogano formazione interna ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l’adeguamento richiede interventi che non sono di natura meramente formale: coinvolgono i requisiti dei formatori, la struttura dei cataloghi corsi, le modalità di verifica dell’apprendimento e gli obblighi documentali. La chiusura del periodo transitorio interviene a valle di una revisione organica della disciplina previgente, costruita per superare la frammentazione degli accordi del 2011, 2012 e 2016.
ASR 2025 formazione sicurezza: cosa stabilisce l’Accordo del 17 aprile 2025
L’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano costituisce il nuovo testo unico in materia di formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 34 del medesimo decreto per i datori di lavoro. Il provvedimento sostituisce e accorpa gli Accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016, ridefinendo durata e contenuti minimi dei corsi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione e formatori della sicurezza.
Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono pubblicati il testo integrale dell’Accordo, le tabelle di sintesi delle nuove durate e le FAQ ministeriali. Il periodo transitorio di dodici mesi (24 maggio 2025 – 23 maggio 2026) è stato introdotto proprio per consentire un adeguamento progressivo: dal 24 maggio 2026 i percorsi formativi avviati dovranno rispettare integralmente la nuova disciplina. Fanno eccezione due percorsi, per i quali il termine ultimo resta il 24 maggio 2027: la formazione obbligatoria del datore di lavoro e il modulo aggiuntivo cantieri.
Che cosa scade nel 2027: datore di lavoro e modulo cantieri
La Parte VII, punto 2 dell’Accordo impone ai datori di lavoro di concludere il corso previsto dalla Parte II, punto 3 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2027. I corsi per datore di lavoro già erogati prima dell’entrata in vigore restano riconosciuti se i contenuti sono conformi al nuovo Accordo, e l’aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
Lo stesso termine vale per il modulo aggiuntivo «cantieri», previsto per i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria ai sensi dell’articolo 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008. Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 (quesito 42) precisano che durante il transitorio l’obbligo dell’articolo 97 si applica comunque, a prescindere dalla conformità del percorso ai contenuti dell’Accordo; trascorsi i ventiquattro mesi, il percorso dovrà essere conforme a quei contenuti ai fini dell’adeguatezza.
Le FAQ ministeriali del 27 marzo 2026
Il 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato 52 risposte elaborate insieme a INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro e Regioni, per uniformare l’interpretazione dell’Accordo. Alcune incidono direttamente sull’operatività quotidiana di un ente di formazione.
- Accreditamento regionale (quesito 1): l’accreditamento vale solo nella Regione in cui è stato ottenuto, e chi opera in più regioni deve accreditarsi in ciascuna. Gli attestati emessi conformemente all’Accordo sono invece validi su tutto il territorio nazionale.
- Aggiornamento dei preposti (quesito 37): chi ha frequentato il corso da più di due anni rispetto all’entrata in vigore deve aggiornarsi entro dodici mesi da quella data; per gli altri la periodicità biennale decorre dall’entrata in vigore.
- Preposti in e-learning (quesito 38): la formazione del preposto resta esclusivamente in presenza, anche durante il periodo transitorio.
- Credito formativo (quesito 8): il credito maturato con un corso abilitante decade oltre i dieci anni senza aggiornamenti regolari. In quel caso non basta un aggiornamento: il corso va ripetuto.
- Verifica finale (quesito 51): la verifica finale con relativo verbale è sempre obbligatoria, anche per i percorsi di aggiornamento per i quali le tabelle dell’Accordo non ne indicano le modalità.
Un’avvertenza sulle date: le FAQ indicano il 19 maggio 2025 come entrata in vigore (quesiti 37 e 42), mentre l’Accordo si applica dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025. Sono cinque giorni, ma spostano ogni termine derivato: finché le due fonti non convergono, conviene assumere la scadenza più ravvicinata.
ASR 2025 formazione sicurezza: nuove durate per ciascuna figura
L’Accordo ridefinisce in modo organico le ore minime di formazione e di aggiornamento. Per gli enti che gestiscono il catalogo corsi, le variazioni più rilevanti riguardano le figure direttive e di vigilanza interna.
- Datore di lavoro: corso di formazione di 16 ore, articolato in moduli giuridico-normativo, gestionale, tecnico e relazionale; aggiornamento di 8 ore a cadenza quinquennale.
- Preposto: durata della formazione base portata da 8 a 12 ore, suddivise in quattro moduli; aggiornamento di 6 ore con periodicità ridotta da cinque a due anni. La modalità e-learning non è ammessa: corso base e aggiornamento sono erogabili esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona.
- Dirigente: corso base ridotto da 16 a 12 ore; aggiornamento di 6 ore quinquennale.
- Lavoratori: confermata la struttura 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al livello di rischio (basso, medio, alto); aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni per tutti i livelli di rischio.
Le variazioni intervengono anche sui requisiti tecnici di erogazione della formazione a distanza sincrona e asincrona: identificazione certa del partecipante, tracciamento puntuale dei tempi di fruizione, blocco dell’accesso da smartphone per i corsi obbligatori e verifica dell’apprendimento con soglia di superamento esplicita.
Requisiti dei formatori nell’ASR 2025 formazione sicurezza
Uno degli aspetti di maggior impatto operativo dell’ASR 2025 riguarda la qualificazione di chi eroga la docenza. L’Accordo richiama integralmente i criteri previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 in materia di qualificazione del formatore della sicurezza, integrandoli con previsioni più stringenti sull’aggiornamento e sulla documentabilità dell’esperienza professionale.
Per gli enti di formazione questo si traduce nell’obbligo di verificare puntualmente la posizione di ciascun formatore presente in catalogo: la prosecuzione dell’attività di docenza in periodi precedenti non costituisce di per sé titolo di idoneità ai sensi del nuovo Accordo. Titoli di studio, esperienza professionale e percorsi di aggiornamento devono essere riscontrati e archiviati. In assenza di tale verifica, i corsi erogati a partire dal 24 maggio 2026 potrebbero risultare non conformi, con ricadute sull’accreditamento e sulla validità degli attestati rilasciati ai partecipanti.
Il Portfolio del corso e l’obbligo di conservazione decennale
L’ASR 2025 introduce e disciplina il cosiddetto Portfolio del corso: un fascicolo, in formato cartaceo o digitale, che il soggetto formatore è tenuto a conservare per un periodo minimo di dieci anni per ogni corso e per ogni aggiornamento erogato. Il fascicolo costituisce la base documentale a supporto delle verifiche degli organi competenti, tra cui le Aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il Portfolio deve contenere, a titolo minimo: anagrafica dei partecipanti, registro firme di presenza, elenco dei docenti con firma, progetto formativo e programma del corso, modalità didattiche utilizzate, materiali didattici, verbali delle verifiche di apprendimento e attestati rilasciati. La conservazione decennale impone ai soggetti formatori l’adozione di sistemi di archiviazione efficienti e sicuri, in grado di garantire leggibilità e reperibilità della documentazione nel tempo. La gestione documentale digitale, con procedure di backup e di conservazione a norma, rappresenta in tale contesto la soluzione più sostenibile sul piano operativo.
Impatto operativo: tre aree di intervento per gli enti accreditati
La chiusura del periodo transitorio richiede agli enti di formazione un’analisi strutturata su tre fronti distinti, tutti con ricadute dirette sulla validità degli attestati rilasciati.
Revisione del catalogo corsi
Occorre verificare che ciascun programma didattico sia aggiornato a contenuti e durate previsti dall’Accordo. I corsi progettati secondo la disciplina previgente devono essere riformulati prima di nuove edizioni. Particolare attenzione va dedicata alla formazione del preposto, dove il passaggio da 8 a 12 ore e il divieto di modalità e-learning impongono una revisione delle metodologie didattiche e della pianificazione delle sessioni d’aula.
Mappatura del corpo docente
Per ciascun formatore presente in catalogo è necessario raccogliere e archiviare la documentazione a supporto dei requisiti di qualificazione: titoli di studio, attestati di esperienza professionale documentata, certificazioni di aggiornamento. Questa attività, spesso sottovalutata nella fase transitoria, diventa un adempimento imprescindibile ai fini della conformità.
Allineamento delle procedure interne
Gli enti accreditati regionalmente o operanti come provider devono verificare che le procedure interne di gestione – dalla registrazione delle presenze alla rendicontazione degli attestati, fino alla generazione del Portfolio del corso – siano allineate alle indicazioni dell’ASR 2025. Le verifiche ispettive degli organi competenti si baseranno integralmente sui nuovi criteri. Anche le aziende che erogano formazione interna obbligatoria in applicazione del D.Lgs. 81/2008 sono chiamate a verificare la conformità dei percorsi adottati, in particolare per i profili dei docenti coinvolti.
ASR 2025 formazione sicurezza: gli adempimenti prioritari da avviare con priorità
Sulla base delle FAQ ministeriali del 27 marzo 2026 e delle comunicazioni delle associazioni di categoria, gli enti di formazione sono chiamati a presidiare le seguenti attività:
- Verifica dei requisiti dei formatori: raccolta e archiviazione della documentazione a supporto, inclusi titoli di studio, esperienze professionali documentate e attestazioni di aggiornamento.
- Revisione del catalogo corsi: aggiornamento di programmi, durate, modalità di erogazione e metodologie didattiche in conformità all’ASR 2025.
- Aggiornamento della documentazione di accreditamento: comunicazione agli enti competenti delle variazioni introdotte a seguito dell’adeguamento.
- Definizione delle procedure per il Portfolio del corso: implementazione di un sistema di archiviazione digitale conforme all’obbligo di conservazione decennale.
- Formazione interna dello staff amministrativo: il personale che gestisce l’erogazione dei corsi deve conoscere i nuovi standard per garantire una corretta tenuta dei registri e degli attestati.
L’assenza di adeguamento entro la scadenza espone gli enti al rischio di non conformità, con possibili conseguenze sull’accreditamento regionale e sulla validità legale degli attestati rilasciati. Le ricadute riguardano anche le aziende che si avvalgono dei corsi: un attestato non conforme può essere contestato in caso di verifica ispettiva o di infortunio sul lavoro.
Come Jforma supporta gli enti nella transizione verso il nuovo Accordo Stato-Regioni
Jforma ha aggiornato il proprio gestionale per accompagnare gli enti di formazione nella fase di adeguamento all’ASR 2025: archiviazione strutturata dei curricula e delle certificazioni dei formatori, configurazione dei programmi didattici nelle durate e nei contenuti prescritti, generazione automatica del Portfolio del corso e tracciamento delle scadenze di aggiornamento. Per approfondire i requisiti tecnici e operativi è disponibile la guida alla conformità Jforma al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025; per una panoramica più ampia sul ruolo di un sistema di gestione dell’apprendimento è consultabile la pagina dedicata al software LMS per la formazione digitale e il gestionale per i corsi sulla sicurezza.
La stessa materia è raccolta in una sintesi da consultare offline o da girare ai colleghi: brochure Accordo Stato-Regioni 2025 (PDF, 9 pagine) — che cosa chiede la norma e con quali documenti lo si dimostra.
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Focus Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Crediti foto
Foto di Ana Lucia Videira su Unsplash.